(*)I mutamenti intervenuti nella situazione internazionale in questo ultimo scorcio di secolo, e quindi il conseguente cambiamento degli equilibri politico-istituzionali sia interni che esteri, le trasformazioni in senso democratico degli Stati del cosiddetto "socialismo reale", la decadenza sul piano interno e la mancanza di una politica nazionale di difesa e sicurezza hanno reso necessario, secondo il Sen. Cossiga, una radicale riforma della Legge n. 801 del 1977. In tale contesto, il Sen. Cossiga ha presentato quattro progetti legislativi di riordino dei Servizi informativi e di sicurezza.
Il Disegno di legge n. 345 propone un nuovo ordinamento degli Organismi informativi e di sicurezza basato sul modello cosiddetto britannico con contaminazioni, come si afferma nella relazione introduttiva al provvedimento, del modello statunitense. In particolare, il progetto di legge in esame adotta il criterio territoriale nella divisione dei compiti attribuiti ai Servizi informativi dal Legislatore.
Il proponente, muovendo dal principio che i Servizi segreti sono efficienti solo se sono segreti, prevede la costituzione di un Servizio esterno nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri con dipendenza funzionale dal Ministero degli Affari Esteri, il quale dovrebbe svolgere compiti di intelligence e di counter-intelligence; un Servizio interno, nell'ambito del Ministero dell'Interno e responsabile anche del contro-spionaggio, con maggiori competenze nel settore del controllo finanziario, della proliferazione nucleare, chimica ecc.; e, infine, un Servizio di carattere militare nascente dalla fusione dei Servizi informativi delle Forze armate.
La responsabilità politica generale, l'alta direzione della politica dell'informazione e della sicurezza nell'interesse e per la difesa esterna della Repubblica sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri che si avvale, per l'esercizio delle sue attribuzioni, del Segretariato generale e dei Comitati esecutivi.
Inoltre, il Presidente del Consiglio presiede l'istituendo Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza (COMIS), organo collegiale politico che ha il compito di elaborare e pianificare la politica dell'informazione e sovrintendere all'utilizzo dei risultati dell'attività di intelligence.
Nella relazione introduttiva al provvedimento in esame, una particolare attenzione è posta riguardo al reclutamento degli operatori dei Servizi che, secondo il Sen. Cossiga, deve rivolgersi al personale con professionalità specifiche nel campo economico e finanziario, tenuto conto del mutamento degli obiettivi e dei fabbisogni di intelligence.
Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione e di sicurezza
Comunicato alla Presidenza il 26 maggio 1994
Onorevoli Senatori! - 1. Di fronte alla grave crisi dei nostri sistemi di informazione e di sicurezza e dello stesso apparato della difesa nazionale, e di fronte alla stessa crisi di identità che ancora travaglia il nostro Paese anche sul piano dei rapporti internazionali, e dopo il venire meno dei forti riferimenti quali l'occidentalismo, la NATO e la CEE, ritengono ancor più opportuno ripresentare un disegno di legge per la radicale riforma dell'ordinamento del sistema di informazione e sicurezza dello Stato, disegno di legge che, nelle sue linee essenziali, riproduce quello da me già presentato nella scorsa legislatura (atto Senato n. 1661).
E ciò anche perché non è da attendersi una forte, seria, completa iniziativa politica del Governo in materia.
2. Tre ordini di motivi stavano e stanno tuttora alla base della inderogabile esigenza di rinnovare del tutto il nostro «sistema di informazione e sicurezza»:
a) i mutamenti «epocali » degli anni 1989, 1990 e 1991, che con la «caduta» del comunismo internazionale, lo scioglimento del Patto di Varsavia, la dissoluzione del l'URSS, la trasformazione in senso democratico degli Stati del cosiddetto «sistema degli Stati del socialismo reale», e la nascita delle ceneri dell'«impero comunista sovietico», di nuovi Stati, sovrani, indipendenti, ad ordinamento democratico, in uno con la sconfitta o l'evoluzione in senso democratico-occidentale dei partiti che costituivano lo snodo e il collegamento politico ideologico e potenzialmente operativo (e soprattutto del partito e della potenza «leader», il PCUS e l'URSS) tra i Paesi comunisti (anche se con l'eccezione del Partito comunista italiano di Enrico Berlinguer), hanno radicalmente cambiato, anche per i mutamenti intervenuti nei rapporti tra Stati, la natura e la «qualità» del fabbisogno informativo e del «fabbisogno di sicurezza» del nostro Paese, nel declinare di vecchi targets informativi e delle vecchie «minacce» (spionaggio, sovversione e «infiltrazione» a motivazione ideologica, terrorismo internazionale, anche a scopi strategici di destabilizzazione, eccetera) e nel sorgerne di nuove (fondamentalismo islamico, proliferazione nucleare illegale, eccetera);
b) il conseguente mutamento degli equilibri politico-istituzionali interni, con decisi e irreversibili passi verso la «riunificazione morale» del Paese e la riconquista di una «identità nazionale unitaria», come effetti del dissolversi della confrontazione politico-ideologica e anche potenzialmente militare tra i «due Paesi», - in cui il nostro era chiuso - le due legittimità politiche e le due lealtà patriottiche;
c) la decadenza del «sistema» e di sicurezza vigente in parte per la sua insufficienza strutturale, in parte per la sua delegittimazione morale, in parte per insufficienza di motivazioni e di obiettivi per la mancanza di una politica nazionale di difesa e di sicurezza.
3. Il confronto Est-Ovest era caratterizzato dalla certezza e dalla esistenza di regole permanenti. Erano ben conosciute e tenute sotto controllo le minacce alla sicurezza dell'Occidente di natura prevalentemente militare, superato il periodo in cui avevano corso il rischio e anche il pericolo della «sovversione interna». In quel teatro il ruolo essenziale dei servizi era quello di dare il preavviso di un attacco. La garanzia militare americana, indispensabile per l'Europa ed il Giappone, frenava la competizione economica e politica sia tra essi, sia tra i medesimi e gli Usa. Il Terzo Mondo era influenzato dal confronto Est-Ovest; poteva «ricattarli» minacciando di schierarsi ora a favore dell'uno ora a favore dell'altro, determinando quindi un peso internazionale superiore alle sue forze, valutate in termini internazionali. Viveva insomma «sul conto» del confronto bipolare.
4. L'«elegante semplicità» del mondo bipolare è fortunatamente o «sfortunatamente» ora scomparsa. All'ordine di Yalta - che ha assicurato per cinquant'anni la grande pace a prezzo di piccole guerre e della libertà dei popoli dell'Est - è subentrato il «disordine democratico» dell'indipendenza delle Nazioni. Il cosiddetto «nuovo ordine mondiale» è forse già naufragato prima ancora di entrare in funzione: è (o era o fu?) basato su un progetto largamente utopico di tipo roosveltiano di grande alleanza (duopolio imperiale) tra Washington e Mosca. La disgregazione interna ha trasformato la Russia da «fattore di ordine» in un «rischio di instabilità». Nell'Est europeo si è creato un «vuoto di potenza» in cui domina l'incertezza e l'instabilità. Gli Stati europei stanno cercando di crearsi zone di influenza, anche per contrastare altre possibili nuove egemonie. L'unificazione tedesca ha radicalmente modificato gli equilibri in Europa (anche se gli europei fanno finta di non accorgersene) frenandone decisamente, almeno di fatto, il processo di integrazione, che potrà secondo molti, su un piano di realismo, riattivarsi solo con l'accettazione di una leadership, almeno economico-comunitaria, tedesca. Il Terzo Mondo conta sempre di meno: nessuno chiede più a un Paese non allineato di allinearsi! E poi, allinearsi con chi?
All'improbabilità di una grande guerra in Europa si è sostituita la «terribile probabilità» di tante piccole guerre! Il mondo sta diventando multipolare, ma in modo disordinato; la competizione economica e tecnologica si è accresciuta; la sicurezza e l'insicurezza sono divenuti globali. La strategia non domina più la politica. La «storia» può dirsi essere ricominciata. L'Alleanza atlantica, con la perdita del nemico, ha visto diminuire la sua coesione. Gli USA non sono diventati isolazionisti; ma i loro interessi non sono più prevalentemente eurocentrici, ma si bilanciano tra l'Europa, le Americhe (NAFTA) e l'area del Pacifico, dove l'Est asiatico sta conoscendo un'enorme espansione economica. In sostanza, il mondo è divenuto più complesso, più incerto, più imprevedibile, più conflittuale in tutti i settori. Il «governo mondiale» dell'ONU si sta rivelando una tremenda utopia ed il suo esercizio inesperto, velleitario ed incerto semina lutti e morte.
5. L'Italia ha perso le rendite di posizione che possedeva durante la guerra fredda: l'«affitto» delle basi, l'allineamento filo americano nell'Alleanza, nell'Europa e nel Mediterraneo. Non può agire con l'impunità e la «occasionalità» di prima, nell'ambito delle grandi scelte - quella atlantica e quella europea - fatte alla fine degli anni ‘40. Essa non può più limitarsi a essere una «consumatrice di sicurezza», e di sicurezza prodotta da altri. deve diventare necessariamente una «produttrice di sicurezza», almeno in parte. Deve definire almeno il suo ruolo e i suoi interessi specifici, per non essere emarginata nella nuova organizzazione del mondo e nella nuova divisione internazionale della produzione. L'attrazione per l'est, da un lato e la «bomba» demografica e islamica del sud dall'altro lato, hanno diminuito l'interesse dell'Europa e della nato per il Mediterraneo; l'Italia quindi è più esposta e può contare di meno sui suoi alleati tradizionali per proteggere e per realizzare i suoi interessi e, confrontata a scelte decisive, fra le dimensioni globale marittima e continentale della sua politica estera, non sembra in grado e con la capacità di scegliere. La politica estera sta ridiventando centrale nel dibattito politico interno, come lo era stata alla fine degli anni ‘40, per quella atlantica e per quella europea. Non è più in gioco la nostra appartenenza all'Occidente, ma il modo con cui stare in Europa, nel Mediterraneo, nel mondo. Lo si vede nella nostra fatale incertezza rispetto alla politica da seguire nei Balcani, da dove veniamo non solo allontanati, ma addirittura «scacciati» anche dai cosiddetti «alleati». La situazione potrà ancor di più aggravarsi soprattutto in caso di contrasti fra i Paesi europei e gli Stati Uniti. Tali contrasti potrebbero infatti sottoporre a tensioni la stessa nostra unità nazionale, recentemente riconquistata.
A fianco dei pericoli, o per meglio dire delle complicazioni prima evidenziate, la scomparsa del mondo bipolare presenta all'Italia anche delle opportunità. È caduto il «muro» interno; è scomparsa la contrapposizione fra la politica interna basata sul «consociativismo» e quella estera fondata sulla semplice omologazione dell'Italia nell'Occidente «anticomunista»; si è aperta la possibilità di nuovi rapporti con l'Est europeo e l'ex URSS. L'Italia ha quindi vinto anche essa la «guerra fredda», anche se non se ne è ancora accorta! Se vorrà accogliere l'opportunità offerta da tale partecipazione alla vittoria, i costi della politica estera e della sicurezza dovranno necessariamente aumentare. Un dibattito al riguardo diventa essenziale, quindi, per creare il consenso necessario tra le forze politiche e l'opinione pubblica. Solo così potremo influire sulle alleanze multilaterali di cui facciamo parte e che non costituiscono un fine in sè, ma soltanto uno strumento per meglio realizzare i nostri interessi nazionali di sicurezza e di prosperità, e la nostra visione del mondo e del sistema internazionale, se pur in una cornice di operante solidarietà.
6. L'incertezza e l'imprevedibilità delle situazioni da un lato, e l'autonomia di decisione nazionale dall'altro, impongono l'esistenza di strumenti adeguati. Essi sono di natura sia istituzionale (pianificazione a lungo termine della politica estera e delle forze, capacità di gestione delle crisi, eccetera), sia di difesa militare di sicurezza (security), sia «operativa» (militare, economica, finanziaria, scientifica, eccetera).
Quanto maggiore è l'incertezza, tanto più è necessaria la disponibilità di un intelligence e di una security efficienti. Per decidere occorre infatti conoscere, comprendere, prevedere e quindi provvedere. Tutti gli altri Stati europei lo hanno: essi stanno infatti ristrutturando e potenziando i loro Servizi di intelligence and security: dalla Francia alla Germania, dal Regno Unito agli Stati Uniti, dalla Federazione russa ai nuovi Stati democratici dell'ex Est europeo. I Servizi di informazione e sicurezza sono essenziali per l'autonomia di ogni Stato e quindi per la sua indipendenza e il suo livello di democrazia reale (se manca una intelligence nazionale, mancano i presupposti per far sì che le scelte fatte siano veramente autonome e non eteroreferenziali o eterodirette). L'informazione è forza; e forza è la security anche in termini di politica nazionale. Tutti gli Stati ne sono gelosi custodi. Con una opportuna «manipolazione» o «influenza» si possono ottenere risultare politici notevoli, modificando le posizioni e quindi le decisioni anche degli alleati. È per questo che i servizi di intelligence, a differenza di quelli di security, non sono stati mai integrati o solo coordinati, neppure in ambito NATO né in ambito CEE. Nessuna organizzazione internazionale ne dispone. Ne dispongono solo gli Stati, perché i Servizi costituiscono una componente indispensabile per rendere effettiva e operante la sovranità.
7. I fabbisogni di intelligence sono profondamente mutati rispetto al mondo bipolare. Poiché la competizione è diventata globale, anche l' intelligence (e in particolare la security intelligence) deve divenirlo, estendendosi al campo politico, economico, scientifico, finanziario, e così via. Nel periodo del confronto bipolare era prevalentemente militare o anti-collaborazionista. Ora non è più così. Si è estesa ai fenomeni migratori, alla grande criminalità organizzata, al terrorismo, alla droga, alla competizione geo-economica che ha sostituito fra i paesi industrializzati quella geo-strategica, cioè militare. Costituisce una cornice sia informativa che di sicurezza degli interventi all'estero, come è avvenuto recentemente in Somalia, dove il fallimento, anche italiano, anzi specialmente italiano, è stato totale.
L' intelligence non può fondarsi solo su «fonti aperte», che sono sempre controllate e sottoposte a censura e manipolazione, anche a fini di «intossicazione» soprattutto in caso di competizione. Occorre penetrare nelle informazioni politiche e diplomatiche, industriali, economiche e finanziarie, commerciali e tecnologiche altrui, specie quelle riservate, e proteggere gelosamente le proprie. L'apparizione degli etno-nazionalismi ha esteso enormemente il campo dell'intelligence strategica, estendendola dalle scienze umane all'antropologia, dalla economia alla sociologia, dalla storia alla geo-politica.
Un altro aspetto fondamentale che contraddistingue i «sistemi d'intelligence» attuali rispetto a quelli del passato, è rappresentato dalla enorme «compressione dei tempi». Se non si riescono a prevedere tempestivamente le situazioni di crisi (ogni crisi è sempre sia un pericolo che una opportunità!), prevale il pericolo e non si possono sfruttare le opportunità. Si viene travolti dal ritmo degli eventi senza potere influire sulla loro evoluzione. Con i rapidi cambiamenti del contesto internazionale, sia tecnologico che anche interno (?) non sono più affidabili previsioni a lungo termine. Occorrono capacità di intelligence in tempo reale molto più specializzate di quelle del passato, per poter e saper cogliere le interdipendenze fra i vari aspetti e fonderle in valutazioni globali, da aggiornare in continuazione come base fattuale di decisioni razionali.
Non è possibile basarsi su «fonti aperte» né sulla pur necessaria integrazione nei servizi di intelligence governativa di scienziati, imprenditori, economisti, geografi, archeologi e così via. Specie in situazioni conflittuali, qualsiasi Governo mantiene «coperti» gli assetti cruciali delle proprie decisioni, se non altro per evitare le vulnerabilità derivanti semplicemente dalla sola diffusione di informazioni riservate, che sono poi quelle più rilevanti, e dalla fornitura delle relative chiavi di lettura.
Parimenti ogni Governo necessita, ad esempio, per la lotta alla criminalità organizzata o negli interventi nei conflitti etnici, di operazioni covert, che solo i servizi di informazione e di sicurezza possono fare. Esse non sono delegabili ai normali organismi diplomatici o di polizia. Infatti, pur essendo «legittime» (ma in questo spazio legittimità non sempre coincide con legalità, né tantomeno con correttezza!), poiché decise dai Governi secondo procedure ben definite ed entro limiti ben precisi e derivanti da stati di necessità, sono operazioni sostanzialmente «illegali» dal punto di vista del diritto internazionale di pace, da quello dei diritti interni dei Paesi in cui si compiono e anche del Paese da cui vengono compiuti. Devono essere quindi affidate a organismi del tutto particolari, che non abbiano il dovere di riferire all'autorità giudiziaria, come avviene per le forze di polizia, o delle cui azioni i Governi possano, se necessario, negare ogni responsabilità.
8. Come sono cambiati i targets, cioè gli obiettivi dell'intelligence così sono cambiati i targets della security e cioè le minacce da fronteggiare. Essi erano per i Paesi dell'Alleanza atlantica: la minaccia militare e anche quella politica dell'Est.
Tra le minacce, occorre ricordarlo, vi era il comunismo internazionale, le organizzazioni pubbliche comuniste, e quelle cripto o para-comuniste, sorrette in alcuni Paesi, dalla frantumazione del concetto di «Patria», dalla bipolarità della legittimazione e della lealtà, anche patriottica. Sarebbe bene che i partiti e gli uomini di Governo democratico che hanno sostenuto questa politica e l'hanno attuata lo ammettessero.
Nel rapporto per la riforma del Servizio di sicurezza (MI5) britannico è sicuramente riconosciuto e apertamente dichiarato, che l'organizzazione comunista e para-comunista nel Regno Unito, fossero i Governi conservatori o laburisti, e le organizzazioni comuniste britanniche hanno costituito per quarant'anni uno degli obiettivi principali dell'attività del Servizio! E ciò sotto il profilo di un «affiancamento» all'intelligence sovietica, non tanto nella raccolta di informazioni quanto nell'attività di «influenza». Questo spiega anche l'immagine che dei movimenti comunisti fu costruita dalla military security o da altre forme di ingerenze militari nell'Alleanza atlantica, per la possibilità che in caso di invasione sovietica dell'Europa, così come era successo in Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria e specialmente Cecoslovacchia, i vari partiti «comunisti» e operai fornissero «legittimazione» all'ingerenza sovietica anche mediante - come è accaduto - l'assunzione del potere interno.
9. In questo quadro si comprendono essere «specularmente» legittimi e illegittimi alcuni fatti: come ad esempio il finanziamento della Democrazia cristiana da parte della CIA e del Partito comunista italiano dal PCUS tramite il KGB; Stay-Behind e le organizzazioni di protezione collegate con il KGB; Radio-Praga con il «movimento di Monfalcone» e così via. ma tutto questo è ormai finito.
10. Altre minacce sono: la grande criminalità organizzata, vero pericolo per la legalità interna e internazionale e per una ordinata vita finanziaria e quindi il traffico internazionale di droga, il traffico di armi e la proliferazione nucleare clandestina, il fondamentalismo islamico, eccetera.
11. La redazione di quel disegno di legge era stata sollecitata anche da un'affrettata iniziativa del Governo, che aveva prodotto un disegno di legge inadeguato, sommario e incompleto, con cui si era voluto, appunto, rispondere nella forma positiva di una controproposta, radicalmente differente.
12. Si ricorda brevemente che, nella XI legislatura, nella sede delle Commissioni permanenti riunite 1ª e 4ª, si procedette ad un approfondito esame e dei disegni di legge ora richiamati e di altre iniziative parlamentari riguardanti la stessa materia. Si giunse così in sede di Comitato ristretto alla elaborazione di un testo unificato con il quale, pur non aderendo puntualmente alle proposte contenute nel disegno di legge da me presentato, venne peraltro respinta l'impostazione di fondo del disegno di legge governativo.
Tale testo unificato venne poi proposto dalle Commissioni riunite all'Assemblea del Senato che lo approvò in data 12 gennaio 1994.
In quella circostanza il Governo, nel prendere atto, alla luce dell'imminente scioglimento delle Camere, della impossibilità di concludere l'iter del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, manifestava l'intenzione di fare proprio il testo approvato dall'Aula del Senato con la emanazione di un decreto-legge, che poi invece non venne emanato.
Per chiarezza di esposizione ritengo utile ricordare quali furono i rilievi da me mossi al disegno di legge governativo:
a) la confusione assoluta sul piano delle attribuzioni e delle responsabilità delle autorità politico-costituzionali e amministrative: l'intreccio di competenze tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Direttore della cosiddetta Agenzia e i Capi dei cosiddetti Servizi esterno e interno, era totale. E la confusione, pericolosa sempre, è pericolosissima in un campo nel quale, configurandosi in realtà una distinzione effettiva tra legalità e legittimità, la principale garanzia democratica è data dalla chiara e individuale responsabilità politica e amministrativa;
b) era stato adottato un modello ibrido di organizzazione, in cui i difetti del sistema «monistico», si sommavano con quelli di un sistema «binario» imperfetto, senza combinarne i pregi;
c) esaminando gli ordinamenti dei paesi democratici, compresi quelli che, venuto meno in essi il regime comunista sovietico, si sono dati, anche in questo campo, nuovi ordinamenti, la riforma proposta sembrava aver preso quale modello, in base a documentazione facilmente acquisibile, la famigerata STASI della ex DDR! Tutti gli Stati democratici infatti adottano un sistema fondamentalmente «binario», con due servizi principali, le cui competenze sono determinate secondo un criterio prevalentemente territoriale («interno» ed «esterno»), integrato anche da quello «funzionale» per lo più («difensivo» e «offensivo»). Il sistema binario è spesso contemperato da un particolare riguardo alla specificità della informazione militare e della raccolta radioelettronica dell'informazione (signals Intelligence - SIGINT ed Electronic Intelligence - ELINT): di tutto ciò non si teneva assolutamente conto nel disegno di legge del Governo;
d) considerato che l'attività dei servizi di informazione non è una «attività convenzionale» o di polizia, si poneva e si pone il problema di realizzare rispetto ad alcune forme necessarie di essa (intercettazioni, perquisizioni, intrusioni) forme di garanzia giudiziaria e politica: di tale argomento non si trattava;
e) sul piano del personale, non si traeva alcuna esperienza dalle pratiche negative dell'assunzione per comando e dalla pratica dell'«entra-esci», con gravi e lesivi effetti da un punto di vista delle carriere. In tutti i Paesi quella della «gente» del servizio informativo è una sofisticata professione, che richiede qualità culturali e tratti psicologici specifici e che è incompatibile con quella forma di «dilettantismo carrieristico» cui ancora il disegno di legge del Governo si conforma;
f) nel disegno di legge del Governo, si riscontrava poi una grossa approssimazione nell'uso di termini che sono ormai internazionalmente «standardizzati», e che è ancora oggi causa di confusione e può essere anche motivo di scarsa intellegibilità nei rapporti internazionali.
13. Premessa questa sommaria ricostruzione del lavoro parlamentare della scorsa legislatura, occorre brevemente osservare che il problema della disponibilità da parte dello Stato di adeguate fonti di conoscenza e di mezzi di difesa, è essenziale non solo per le politiche di difesa nazionale e di tutela della sicurezza interna, ma altresì per l'elaborazione e l'attuazione della politica globale del Governo, specie nei confronti dell'estero o in relazione a "situazioni estere". Fatti come quello dell'Agenzia di Atlanta della Banca nazionale del lavoro forse si sarebbero evitati, o si sarebbero potuti tempestivamente accelerare o se ne sarebbero forse limitati gli effetti, se si fosse disposto di servizi (ad esempio con l'adozione di un'adeguata politica della sicurezza e dell'informazione e con l'assegnazione di mezzi e personale idoneo al pur volenteroso SISMI), posti nelle condizioni di poter operare secondo le esigenze di uno Stato moderno per la tutela della totalità dei suoi interessi nazionali, compresi quelli economici, finanziari e scientifici.
E le critiche potrebbero ulteriormente svilupparsi.
14. La disciplina che con il presente disegno di legge si propone e l'ordinamento dei servizi che si prospetta non hanno invero alcun carattere di originalità.
Si tratta infatti della trasposizione, certo con qualche adattamento, ma talvolta quasi con una traduzione letterale di testi normativi essenzialmente francesi, britannici, russi e americani, dei modelli di Paesi alleati e amici. Si confronti infatti a tal fine l'allegata documentazione sull'ordinamento dei Servizi in alcuni Paesi esteri.
Il modello cui si fa riferimento è quello comune, sia pure con distinzioni, a Francia, Germania, Stati Uniti d'America, Regno Unito e Federazione russa.
Per maggiore puntualità, si precisa anzi che i modelli assunti quasi testualmente sono fondamentalmente due: quello britannico, con una contaminazione con il modello degli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda la specificazione dei compiti delle attribuzioni, e il modello francese, con gli adattamenti appropriati all'ordinamento istituzionale italiano.
Per esigenze di drafting si presentano due distinti disegni di legge una normativa ispirata prevalentemente al modello britannico americano, mentre l'altro analogo disegno di legge, avente per titolo riordino dei servizi di informazione e di sicurezza, si ispira quasi totalmente al modello francese
15. Serve una breve introduzione sui principi fondamentali di un nuovo ordinamento. I Servizi segreti sono efficienti solo se sono segreti. Questo limita la possibilità di controllo, di dettaglio sul loro operato. Deve esistere un rapporto fiduciario fra i responsabili politici e i vertici dei servizi. Il controllo non può prioritariamente che essere interno.
Perché poi i Servizi servano veramente, occorre che vengano utilizzati effettivamente ai fini della presa di decisione del Governo nelle scelte fondamentali e dei singoli Ministri nei settori di rispettiva pertinenza. Deve esistere un organismo unitario, nonostante la pluralità, specificità e indipendenza dei singoli servizi (vedasi infra) che raccoglie i fabbisogni di intelligence e di sicurezza dei vari utilizzatori, che fonda le notizie settoriali e che possieda una "cultura" sufficiente per comprenderne il significato. In sostanza, è un organismo di pianificazione, di diffusione e di utilizzazione intrasettoriale dell'attività d'intelligence e di sicurezza. Esso va necessariamente collocato, quindi, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. È su esso che va prioritariamente collocato con il controllo parlamentare.
16. L'ordinamento dei servizi informativi e di sicurezza è diverso nei vari Stati a seconda dell'ordinamento istituzionale e del ruolo internazionale di ciascuno.
I principali schemi organizzativi adottati sono i seguenti:
a) ripartizione dei Servizi per settori verticali o per materia: servizio politico economico, servizio militare, servizio di sicurezza interna (compreso o no il contro spionaggio «difesa» e talvolta servizio di informazioni tecniche (TECHINT), cioè elettronico (ELINT e SIGINT) e di ricognizione satellitare (IMINT);
b) ripartizione dei servizi per fasce orizzontali: servizio esterno e servizio interno;
c) unitarietà dei servizi (come erano SIM e SIFAR); è un modello organizzativo che si tende ad abbandonare, data la difficoltà di contemperare la collocazione in un solo Ministero e la flessibilità di utilizzazione da parte di tutti gli utenti.
tutti i sistemi presentano propri vantaggi e svantaggi. Tutti possiedono comunque degli organismi che consentano il raccordo diretto con le istituzioni più direttamente interessate (Presidenza del Consiglio, Esteri, Interno e Difesa).
17. Esaminando il caso italiano, anche in relazione alla particolare cultura istituzionale e alle peculiari caratteristiche del nostro Paese, nonché i presumibili fabbisogni quali quantitativi di intelligence, appare logico:
a) rinunciare a un servizio unico ma prevedere solo una unitarietà della pianificazione e della gestione della intelligence a livello di Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) prevedere un servizio esterno (nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri con dipendenza funzionale dal Ministero degli affari esteri come nel Regno Unito, ma sempre con una netta separazione fra l'attività diplomatica e quella di intelligence); un servizio interno, nell'ambito del Ministero dell'interno e responsabile anche del controspionaggio militare interno;
c) ripartire i mezzi tecnici (ELINT e IMINT) fra il servizio interno e il servizio militare (che opererebbe anche a favore del servizio esterno).
18. Il Servizio militare (fusione dei servizi informativi e forze armate - SIOS a livello di Stato Maggiore Difesa ad accentramento di mezzi SIGINT, ELINT e IMINT) dovrà dare maggiore spazio del passato alle discipline soft (scienze umane) specie in relazione ad interventi nei conflitti etnici. Il servizio interno dovrà essere ristrutturato completamente anche a seguito del caso SISDe, della costituzione della DIA e della maggiore internalizzazione dei servizi di intelligence delle varie Forze di polizia. Dovrà disporre di maggiori competenze nel settore del controllo finanziario (non solo «denaro sporco», ma anche investimenti esteri specie in settori tecnologici chiave) e dei controlli anti-proliferazione nucleare, chimica, estera. Il Servizio interno va comunque mantenuto ben distinto dagli organi investigativi.
Il Servizio esterno dovrà comprendere delle reti gravitanti nelle aree di maggiore interesse geopolitico dell'Italia. Particolare importanza dovrà essere data alle competenze nei settori economico e finanziario. Si tratta di reclutare personale con professionalità specifiche diminuendo l'enfasi sinora data sugli aspetti militari.
19. Per conferire efficienza ai Servizi italiani, ampiamente «criminalizzati» per motivi ideologici durante la guerra fredda, ricorrenti alle ben conosciute tecniche della «teoria del complotto», o per reali scandali tipo Sisdegate, occorre per prima cosa però un recupero della cultura operativa dello Stato, incentrata sulla definizione di dettaglio e sul dibattito democratico sugli interessi nazionali. Esso è ora reso possibile dalla fine del conflitto ideologico interno, anche se è ancora contrastato dalla permanenza di un certo «ecumenismo», «missionarismo» e «terzomondismo» di maniera, che evitano la considerazione dei problemi concreti, per dibattere accademicamente sui «massimi sistemi».
Occorre in secondo luogo rivederne le strutture e soprattutto raccordarli alle esigenze dell'«utenza» sia generale, a livello di governo, sia specializzata, per i singoli ministeri.
Occorre in terzo luogo, reclutare personale specializzato nei nuovi settori dell'intelligence soprattutto in campo economico, finanziario e tecnologico.
Occorre in ultimo - ma questo è il settore fondamentale - ridare ai Servizi legittimità, opponendosi fermamente ad ogni loro… ingiustificata «criminalizzazione». I responsabili politici devono proteggerne la specificità e pretenderne insieme l'efficienza, esercitando un controllo illuminato, che costituisce presupposto ineludibile per un'efficace riforma e potenziamento di una branca sempre più fondamentale per una reale autonomia nazionale.
20. Ecco nel dettaglio i criteri della riforma proposta sul piano delle responsabilità politiche:
a) è configurata una responsabilità politica di alta direzione ai ministri competenti in via generale nelle materie cui l'informazione e la sicurezza sono più collegate: il Ministro dell'interno, responsabile della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministro degli esteri (in alcuni Paesi, infatti, l'autorità politica competente per l'«informazione» è quella competente in materia di affari esteri: ad esempio nel Regno Unito);
b) a livello di organo di coordinamento, alla sovraordinazione gerarchica e funzionale di una unitaria e unica autorità amministrativo-burocratica, si è preferito - anche a evitare anomale concentrazioni di potere - un coordinamento dei risultati delle attività: e cioè l'istituzione non di un «Grande Fratello» o di un «Grande Orecchio», ma quella di un esperto o meglio di un gruppo di esperti che, coordinando l'intelligence prodotta dai servizi attraverso la raccolta di informazioni «non altrimenti ottenibili» in modo non convenzionale, e la raccolta di informazioni raccolte in modo convenzionale, informazioni di fonte diplomatica, informazioni di enti o soggetti che operano in campo economico, finanziario, scientifico, eccetera, esame delle pubblicazioni scientifiche, politiche, economiche (cosiddetta «informazione aperta»), produca una intelligence globale e completa, necessaria e utile per la formulazione e l'attuazione delle varie «politiche» del Governo: politica della difesa nazionale, politica scientifica, economica, finanziaria, e industriale, eccetera;
d) il modello fondamentale proposto è fondamentalmente quello binario, con l'adozione prevalentemente del criterio territoriale «estero-interno»: l'unico che possa evitare o almeno limitare i conflitti, ma integrato - secondo il modello americano e tedesco - con quello funzionale («informazione» o «attività offensiva» e «contro informazione» o «attività difensiva»).
21. Si prevede così un servizio che svolga all'estero tutti i compiti di intelligence e di counter-intelligence, e un servizio che svolga all'interno tutti i compiti di counter-intelligence e in generale di tutela della sicurezza interna (contro-sovversione, anti-terrorismo, antisabotaggio): al servizio «esterno» vengono attribuiti anche compiti di intelligence, relativi a «situazioni estere» pur all'interno del territorio, anche se in modo coordinato con l'attività del Servizio interno.
Il modello «binario» è stato temperato - come negli Stati Uniti d'America, nella Federazione russa e in Germania - con l'istituzione di un servizio militare, costituito mediante la fusione dei servizi informativi di Forza armata (SIOS).
22. Un'attività di grande rilevanza - e il cui esercizio è stato oggetto di vaste critiche e di profonda diffidenza - è quella della cosiddetta «tutela passiva del segreto», e cioè dell'insieme di disposizioni, di misure e di procedure, relative a persone e cose, predisposte alla tutela del segreto di Stato, nonché all'insieme degli uffici, centrali e periferici, istituiti a tal fine e che costituiscono la cosiddetta «Organizzazione nazionale per la sicurezza», istituita e funzionante da anni nel nostro Paese, anche in attuazione di accordi internazionali (Alleanza atlantica, NATO, CEE, UEO, Cooperazione bilaterale Italia-USA, eccetera); e ciò in conformità e tutela del «segreto comunitario», di cui lo Stato italiano non ha, da solo, la disponibilità.
23. È questo il momento di dare, come in Francia, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, una più chiara, certa ed elevata base legale a questa organizzazione e a questa attività.
Vi è ormai la possibilità e la opportunità di ampliare, con tutta tranquillità, l'ambito del controllo, in ispecie parlamentare, su attività che, necessarie allo Stato ma ad alto grado di rischio, richiedono appunto un appropriato controllo anche per poter essere «più garantite» nel loro svolgimento.
24. Nel disegno di legge si sono poste anche le basi per un ordinamento più chiaro dei servizi di intelligence della Guardia di finanza e dei servizi di sicurezza interna delle Forze armate e in generale di polizia militare. Non si dimentichi, infatti, che la prima deviazione dei servizi, e cioè la concentrazione nel SIFAR anche delle funzioni di controspionaggio politico e di tutela della sicurezza interna e praticamente cioè della polizia politica, avvennero con inavvertite modifiche delle «Istruzioni di polizia militare»!
Per quanto riguarda la «Organizzazione nazionale di sicurezza», e cioè la «tutela passiva del segreto», sia «nazionale» che «comunitario», si sono riportati (largamente a memoria) i princìpi e le norme fondamentali di carattere interno, che hanno disciplinato fino ad ora la materia, anche in documenti eccessivamente «classificati»!
25. Il proponente è ben consapevole di come anche il suo disegno di legge possa essere approssimativo e imperfetto. Ma esso per la sua natura e il suo scopo originari di «contro progetto», vuole essenzialmente richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità di un accurato esame del problema, anche mediante la conoscenza delle soluzioni adottate negli altri Paesi, e di un'attenta e meditata elaborazione della nuova disciplina dell'organizzazione e dell'espletamento di compiti e funzioni essenziali per la difesa, la sicurezza interna e la tutela degli interessi fondamentali dello Stato e della comunità, in regime democratico in uno Stato di diritto.
Ciò è reso ancor più necessario e urgente dal radicale mutamento della situazione politico-strategica internazionale, in cui sempre più rilevanza e autonomia assumono gli interessi nazionali anche nel campo dell'informazione e della controinformazione, nonché dalla grave crisi politico-istituzionale che caratterizza questa non breve fase della vita del nostro Paese.
26. Su gli articoli 1 e 2 (…politica-pianificazione del «fabbisogno informativo e di sicurezza. Pianificazione operativa generale»).
a) Nel processo «informativo di sicurezza», momento importante è quello costituito dalla individuazione del «fabbisogno nazionale» dell'informazione e della sicurezza, dalla concreta individuazione degli obiettivi da raggiungere, e dalla pianificazione «politica-operativa» corrispondente.
Sono questi i compiti che devono essere affrontati in uno stato democratico da autorità politiche responsabili, anche se con il consiglio tecnico di organi amministrativi, diplomatici, militari, di polizia, eccetera.
Per questo l'impianto e la sovrintendenza della politica di informazione e sicurezza non può che far capo al Presidente del Consiglio dei ministri che per l'esercizio delle sue attribuzioni dovrà poter contare su una specifica e adeguata struttura: nel progetto, il segretariato generale.
L'istituzione di un organo collegiale politico quale è il Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza è conforme alla struttura eminentemente collegiale del nostro sistema di Governo, e alle esigenze di una specifica collaborazione a livello di Ministri nell'elaborazione e pianificazione delle politiche di informazione e sicurezza. Questo tipo di struttura politico-istituzionale è opportuna e necessaria per l'attuazione del necessario «cartello» e per l'utilizzazione dei risultati dell'attività informativa e di sicurezza.
27. Su gli articoli 3 e 4 (Organo di supporto dell'Autorità politica centrale e di coordinamento).
a) Gli articoli 3 e 4 disciplinano l'ordinamento e le attribuzioni del Segretariato generale dei Comuni esecutivi.
Nel «processo» informativo e di sicurezza, è importante il momento del coordinamento delle attività, che a mio avviso è più realistico e più «responsabilizzato» che non il coordinamento, di carattere giuridico, degli organi operativi.
Questo coordinamento deve riguardare in modo proprio la raccolta delle informazioni e l'esercizio delle attività.
I servizi di informazione sono «ordinati» all'acquisizione prevalentemente di informazioni «non altrimenti ottenibili» e cioè all'«informazione coperta»; ma un'informazione globale, qual è quella di cui il Governo necessita, deve essere la combinata della «informazione coperta» e della informazione «aperta»; la prima si acquisisce da fonti «occulte», la seconda da fonti «aperte», le più varie, dalla stampa periodica e dalle pubblicazioni scientifiche, alle notizie raccolte da istituzioni pubbliche (il Ministero degli esteri, l'ICI, il Ministero dell'industria) o anche da soggetti privati nazionali: industrie, banche, organismi scientifici, eccetera).
L'istituzione di due distinti Comitati esecutivi, uno per l'informazione e l'altro per la sicurezza, adottati nel progetto ad imitazione degli ordinamenti esteri, risponde alla diversa natura degli obiettivi della «politica d'informazione» e della «politica di sicurezza», e alla diversa natura e conseguenti diverse modalità delle attività da esse ordinate. Diversa è infatti l'acquisizione di informazioni all'estero e diversa l'attività di contenimento della «minaccia» all'interno, cui debbono collaborare ad esempio tutte le Forze di polizia.
Spetterà al Segretario generale «collegare» i risultati dell'attività dei due comitati, da tenere distinti anche in relazione alla distinzione e separazione, da mantenere ben ferma tra «attività di informazione e di sicurezza» e «attività di polizia».
28. Su gli articoli 5, 7, 9 e 19 (Costituzione dei Servizi).
Il progetto si conforma al modello binario contemperato. Si prevede infatti la costituzione di due servizi «generali» e di un servizio specializzato di carattere militare.
Per la divisione dei compiti, si è fatto proprio il criterio più semplice e ormai universalmente adottato: quello territoriale, che a ben vedere risponde anche, e quasi combacia, con quello funzionale («offensivo» o intelligence, e «difensivo» o counterintelligence ). La letteratura al riguardo dimostra che i compiti «informativi» (e anche «controinformativi») all'estero, e quelli «controinformativi» e di «tutela della sicurezza all'interno» richiedono modalità operative, tecniche e mezzi, nonché preparazione e si potrebbe dire anche background culturale e profilo psicologico dei rispettivi agenti, profondamente diversi.
Un alto funzionario dei «servizi speciali» alleati richiamò una volta la mia attenzione sul fatto che, per dirla in soldoni, lo spionaggio richiede doti particolari quali la fantasia, la capacità di recitare e di improvvisare, particolari doti fisiche, mentre il controspionaggio richiede, soprattutto metodicità, pazienza e capacità di osservazione e analisi.
A imitazione dell'ordinamento francese, e in parte americano, si è ritenuto di affidare al servizio esterno anche i compiti «informativi» all'interno e cioè la raccolta non convenzionale di informazioni non altrimenti ottenibili, relative a situazioni estere nell'ambito dei confini nazionali, per il carattere unitario della «politica informativa» e dei metodi, mezzi e «regole» per la relativa attività di ricerca.
Come è già stabilito negli USA, nel Regno Unito, nella Federazione russa e ora anche in Francia, si ritiene necessario e opportuno integrare il sistema dei due servizi generali con un servizio specializzato, quello militare per le particolari esigenze del Ministero della Difesa, sia quelle proprie del Ministro da un lato che dello Stato Maggiore e della Direzione nazionale degli armamenti dall'altro.
29. Su gli articoli 6, 8 e 9 (Ordinamento dei Servizi).
Gli articoli dettano norme largamente simili tra loro, relative all'ordinamento e all'organizzazione dei servizi.
La configurazione dei due servizi principali «a competenza generale» quali «agenzie governative autonome», è prefigurata per garantire a essi le specialità ordinamentali e organizzative loro necessarie, anche sul piano formale, per l'espletamento delle loro attribuzioni e per sottolineare che essi, non sono «estradizioni settoriali», ma soddisfano a esigenze dell'intero governo della Repubblica nell'elaborazione e nell'attuazione delle sue «politiche».
Si sono previste norme più specifiche di quelle oggi in vigore per la collaborazione tra i servizi, ma sempre secondo le direttive e sotto la responsabilità dell'autorità politica.
30. Sull'articolo 10 (Attribuzioni dei Servizi).
I Servizi non sono servizi di polizia giudiziaria, né ai loro agenti sono conferite le attribuzioni di agenti o ufficiali di polizia generale.
La distinzione netta tra «servizi di intelligence» e «servizi di security» da un lato e servizi di polizia, detta speciale o «politica» dall'altro, ormai comune alla più parte degli ordinamenti esteri, corrisponde a una profonda differenza di obiettivi, modalità di azione e regole, «cultura» tra le due categorie di amministrazioni dello Stato.
Infatti, gli obblighi dei servizi sono essenziali, sul piano sia esterno che interno, quello di «conoscere», in particolare ciò che non è «normalmente» conoscibile e cioè che è coperto da segreto o viene svolto ed attuato in forma occulta e quindi di «contrastare» e «neutralizzare» le minacce alla sicurezza nazionale, specialmente quando non le si possa, o non sia opportuno, «contrastare» e «neutralizzare» con i mezzi ordinari di polizia o giudiziari. Inoltre - e si ripete qui quanto sopra già detto - vi sono informazioni da acquisire che, per aver caratteri di normalità «giuridica» - non sarebbe opportuno, e forse neanche lecito, far acquisire ai Servizi di polizia e in particolare a quelli di polizia giudiziaria: ad esempio informazioni circa la penetrazione estera nel campo finanziario nazionale o della proprietà o controllo dei mezzi di informazione, attività ed iniziative che, se pur giuridicamente lecite, all'interno dell'Europa (pensiamo al principio della libera circolazione dei capitali, al diritto di «stabilimento», eccetera) potrebbero costituire una «minaccia» all'autonomia della vita politica, economica e finanziaria della comunità cioè, l'ambito degli interessi dello Stato «giuridicamente proteggibili».
Da ciò deriva una profonda differenza tra i tipi di attività svolta dalle due categorie di servizi, in ordine anche al loro carattere di attività «aperte» o di attività «coperte». E anche un diverso rapporto, in ordine alle loro attività, tra i principi di legittimità e di legalità, ove prevalente è quello di «legittimità dei fini» nel campo dell'attività dei servizi mentre non solo prevalente ma esclusivo è, specie in uno stato di diritto, il «principio di legalità» nei confronti di quello di «legittimità» nell'attività giudiziaria.
Diversi gli obiettivi, diversi i metodi, diversi i mezzi, diverse le «regole» quindi tra attività dei «servizi di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria». E diversa è la «cultura» che è dietro all'attività delle differenti amministrazioni nell'esercizio dell'attività di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria; sono i fatti configurati dalla legge come reati, e le responsabilità penali dei singoli, che devono costituire oggetto esclusivo dell'azione nella prevenzione di essi o se commessi nella ricerca di prove, secondo le regole del «giusto procedimento secondo il diritto» senza spazio per «ipotesi» e teoremi.
Nell'attività dei servizi di informazione e sicurezza invece più ampia e legittima è l'elaborazione dei «teoremi» e di «scenari», cosa invece che, lo si ripete, oltre che «ultronea», si è rivelata assai perniciosa in molti casi di attività della polizia giudiziaria e della stessa autorità giudiziaria, ove non induttivamente da fatti si è arrivati a «giudizi», ma ai giudizi si è arrivati deduttivamente dai «teoremi», ricercando solo dopo i fatti, e quelli più opportuni a dare una dimensione di «realtà» all'«ipotesi» prescelta, in nome spesso di una aprioristica scelta o giudizio meta-giuridico, o «storico» o «politico», dei valori da tutelare o realizzare.
Naturalmente necessaria è, ed infatti qui si prevede, la collaborazione tra servizi, polizia e autorità giudiziaria, ma senza «contaminazioni» che snaturino i servizi, in prestazioni e attività, o peggio «inquinino» l'attività di giustizia.
Nel disegno di legge si è ritenuto opportuno prevedere la possibilità del conferimento della qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza agli agenti dei servizi, sia al fine di una loro "copertura", sia per ridurre i casi in cui si debba agire "non convenzionalmente" in un rapporto esterno il più possibile sottoposto al principio di legalità, sia per attribuire ai servizi la competenza ed i poteri per l'autotutela "legale" della loro organizzazione, delle loro infrastrutture e del loro personale.
31. Su gli articoli 11 e 13 (Attribuzioni particolari dei servizi. Controlli sulle loro attività).
(1) Le norme contenute in questi articoli hanno per scopo di garantire il massimo di legalità alle operazioni dei servizi, tenendo pur sempre conto delle diversità che intercorrono tra le attività dei servizi di informazione, e quelle dei servizi di controinformazione e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, all'interno del territorio di esso.
(2) Non si può infatti ipotizzare un'attività di un servizio di sicurezza che, al fine della raccolta di informazioni, non compia intercettazioni, ispezioni, perquisizioni e non acquisisca, particolarmente in modo tale che l'obiettivo non venga a saperlo, la informazione e la documentazione "di interesse".
Queste operazioni non possono necessariamente essere assoggettate al regime giuridico comune, equiparandole cioè alle analoghe operazioni proprie dei servizi di polizia giudiziaria: e ciò, sia perché non vi è coincidenza tra le due sfere di interessi da tutelare, di cui molti "non giuridicamente tutelabili", sia per la garanzia di particolare riservatezza da cui le operazioni dei servizi devono essere assistite.
(3) Nel precedente ordinamento, pur dandosi per scontato che il Servizio di sicurezza interno (alias SISDe), per l'espletamento dei suoi compiti, dovesse svolgere attività di intercettazione delle comunicazioni telefoniche, telegrafiche e postali o di intercettazione ambientale, anche mediante intrusione occulta e non autorizzata in ambiti privati (altrimenti non si spiegherebbe l'esistenza stessa di un servizio di sicurezza!), si preferì adottare, con generale tacito consenso, la soluzione legislativa del "silenzio", e cioè della "illegalità che non si dovesse far scoprire", piuttosto che la formula delle attività occulte, ma autorizzate e non punibili, sottoposte però al massimo di garanzie politiche, ed anche giuridiche conformemente ai principi della Costituzione.
(4) La necessità di contemperare le esigenze proprie di un servizio di sicurezza, e in particolare la necessità di predisporre un sistema di garanzie da cui far assistere gli operatori, nonché l'esigenza di tutelare comunque i cittadini, sono state espressamente previste in alcuni ordinamenti esteri (ad esempio USA e Regno Unito), e sono state realizzate attraverso un sistema di autorizzazione responsabilizzato, di controllo e ad altissimo livello politico di autorizzazioni e convalide (diversamente da altri Paesi ove a queste operazioni si è voluto mantenere invece il carattere di operazioni di fatto "garantite" dal regime di clandestinità nel quale vengono realizzate) e anche nei confronti della giurisdizione penale, dal carattere non obbligatorio dell'esercizio dell'azione penale o della possibilità di porre autoritativamente termine ad un procedimento giudiziario (in Inghilterra con il writ of nolle prosequi).
Nel Regno Unito, pur vigendo, lo ripetiamo, il sistema della discrezionalità dell'azione penale ed essendo attribuito all'Esecutivo addirittura il potere di ordinare nell'interesse dello Stato l'interruzione e l'archiviazione di qualunque procedimento giudiziario, sia civile che penale, con il già sopra citato writ of nolle prosequi, è stato previsto un forte regime di "garanzia politica", con il rendere le operazioni di acquisizione delle informazioni effettuabili solo con l'autorizzazione del Ministro dell'interno, o in altri casi dal Segretario di Stato di Sua maestà che ne risponde al Parlamento (i giudici non hanno competenza in materia), e soggette a gravame da parte di autorità politico-amministrative indipendenti ("Commissioner" e "Tribunal").
(5) A tal fine per le operazioni del servizio interno si propone il seguente "regime di garanzie", il quale prevede:
1) che le operazioni debbono essere approvate dal Ministro dell'interno, che ne riferisca al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato parlamentare e in fase finale, al Parlamento;
2) che le operazioni siano autorizzate, conformemente al dettato della Costituzione, dall'autorità giudiziaria. Si ricorda che sono state considerate costituzionalmente legittime non solo le intercettazioni ai fini di polizia giudiziaria, ma anche, sempre con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, anche le cosiddette "intercettazioni" preventive, ai fini cioè di sola acquisizione di informazioni nell'ambito della polizia di sicurezza e per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la prevenzione dei reati. Naturalmente le informazioni così acquisite non potranno mai, ancorché le operazioni siano autorizzate dall'autorità giudiziaria, esser fatte valere in un procedimento giudiziario.
e) I fatti recentemente venuti alla luce consigliano che a particolari controlli e garanzie siano sottoposte altresì quelle "operazioni" strumentali, di contenuto o con aspetti economici e finanziari, che i servizi possono essere talvolta tenuti a effettuare il miglior espletamento dei loro compiti, ma in cui più delicato si presenta il problema della legalità o almeno della correttezza amministrativa (creazione di società copertura, gestione di imprese, eccetera).
f) Per motivi intuibili, e la cui illustrazione non sarebbe qui né necessaria né opportuna, non è possibile adottare una disciplina giuridico-formale, e quindi «esterna», per le attività informative estere, relative cioè a situazioni estere e quindi di carattere «offensivo», o da svolgere fuori del territorio nazionale o anche all'interno di esso.
Poiché (ad essere limitativi!) delle operazioni «estere» di intelligence e di counter intelligence e soprattutto delle eventuali attività di supporto ad esse potrebbero essere in contrasto con il diritto internazionale e con la legge del Paese in cui dette attività vengono realizzate, ma anche nel nostro Paese (questa è la realtà, il resto è finzione: gli agenti informativi dello Stato «rubano» i segreti altrui, anche sul nostro territorio se necessario, violando anche la legge) è necessario che se ne preveda la punibilità, in un giusto bilanciamento di interessi, solo su richiesta del governo.
32. Sull'articolo 14 (Servizi operativi di polizia).
Potendo l'attività del «servizio interno» necessitare del ricorso a operazioni di polizia, data la natura altamente specialistica di questo campo operativo e l'esigenza di realizzare il carattere unitario e porre base all'attività da svolgere, si ritiene opportuno concentrare le competenze di polizia, sia di sicurezza che giudiziaria, in un unico organismo interforze, a imitazione di quanto previsto nell'ordinamento britannico ove la «polizia dei servizi segreti» è prevalentemente e quasi esclusivamente svolta dallo Special Branch della Metropolitan Police, polizia che dipende direttamente dal Ministro dell'interno, con il concorso delle Special Branches delle altre polizie locali.
33. Sugli articoli 15 e 16 (Logistica).
In detti articoli si dettano «disposizioni d'uso», sulla collaborazione operativa, logistica e amministrativa tra i servizi e le amministrazioni pubbliche.
34. Sull'articolo 17 (Personale dei servizi).
L'esperienza maturata con esiti decisamente e largamente negativi in questi anni, porta alla scelta preferenziale di un modello di organizzazione del personale che, come nei Paesi esteri, preveda l'utilizzazione quasi esclusiva da parte dei servizi di personale proprio, assunto dall'esterno, o anche da altre amministrazioni pubbliche, ma con la cessazione contestuale dell'appartenenza ad esse.
A questa scelta induce:
il requisito di professionalità specifica, ormai richiesto per prestare la propria attività nei servizi, data la peculiarità e la «sofisticatezza» dei compiti loro assegnati e dei mezzi e del modo per svolgerli;
la «pericolosità», « culturale» e di abitudine operativa, che si ritorni a operare negli organismi di polizia o peggio nelle Forze armate dopo aver lavorato nei servizi. Solo a leggere qualche relazione o rapporto, perfino in materia di lotta alla criminalità organizzata sul piano giudiziario, si può identificare la «mano» di chi li ha redatti: operatori di polizia che ragionano sui fatti, e vecchi «operatori dei servizi» che «ragionano» (quando non «fantasticano») sui «teoremi», cosa incompatibile con il «giusto processo secondo il diritto»;
l'uso strumentale che delle qualifiche organiche nei servizi, del sistema autonomo di avanzamento e della pratica dell'«entra-ed esci», si è fatto a fini di carriera nelle amministrazioni di provenienza con disastrose conseguenze sul morale del personale ordinario.
35. Sull'articolo 18 (Norme finanziarie).
Si propone un possibile modello di amministrazione e contabilità che tenga presente come, rispetto all'attività dei servizi, la garanzia del controllo politico e di quello interno non possa che essere preferibile a quello dei normali controlli giuridico-contabili, vuoi per il carattere necessariamente e largamente discrezionale proprio di questo tipo di amministrazione, vuoi per le esigenze imprescindibili di riservatezza di essa.
36. Sull'articolo 23 (Servizio informazione della Guardia di finanza).
Egualmente si ritiene opportuno dare analoga base di certezza giuridico-formale ai servizi interni dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, a motivo della loro particolare collocazione ordinativa, della loro necessaria autonomia e degli specialissimi compiti loro affidati.
38. Sull'articolo 25 («organizzazione nazionale della sicurezza»).
Della proposta disciplina dell'Organizzazione nazionale e di alcuni suoi tipici istituti (Autorità nazionale per la sicurezza, UCSI, uffici e segreterie speciali, "nulla osta di sicurezza" per persone e imprese) si è già detto nella parte generale delle presente relazione.
Occorre tenere presente che si tratta di una complessa organizzazione, che è stata costituita e funziona ormai da decenni, sulla base di normative interne anche in applicazione di accordi internazionali di carattere segreto o riservato e di doveri e obblighi che da essi derivano, anche sul piano interno, allo Stato italiano.
39. Sull'articolo 26 (Commissione presidenziale per i servizi di informazione e sicurezza).
Allo scopo di assicurare un controllo politico-amministrativo, indipendente ed esterno, sull'attività dei servizi, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dei cittadini e alla gestione contabile e amministrativa dei servizi stessi, si prevede la istituzione di una Commissione Presidenziale, la cui composizione e le cui attribuzioni sono ricalcate dai consimili istituti del «Commissioner» e del «Tribunal», istituiti con la recente moderna ed esemplare legge britannica sul Servizio di sicurezza.
40. Sull'articolo 27 (Comitato parlamentare per i servizi).
Si sono ampliate le competenze del Comitato parlamentare per i servizi e a tal fine si è previsto l'allargamento della sua composizione.
41. Sull'articolo 29 (Soppressione dei SIOS. Disciplina della polizia militare).
Con la costituzione della Direzione generale per le informazioni militari e la contemporanea soppressione dei SIOS, si rendono necessarie la riorganizzazione del servizio di Polizia Militare e le opportune modifiche agli ordinamenti degli Stati maggiori di forza armata.
Ma a tutto ciò sembra opportuno provvedere con regolamento, nell'ambito dei principi generali previsti da questa e dalle altre leggi.
42. Sull'articolo 30 (Regolamento di attuazione).
L'esigenza di adottare in una materia così complessa e delicata una chiara e precisa disciplina non si può soddisfare interamente con lo strumento della legge, anche per assicurarsi quella possibilità di adattamento flessibile che troverebbe un ostacolo nella «pesantezza» del procedimento legislativo. Per questo, oltre ai vari regolamenti particolari, si è previsto un regolamento generale di attuazione, da emanare però previo parere del Comitato parlamentare.
43. Sugli articoli 5, 7 e 19 (Descrizione dei compiti e esplicazione terminologica. Definizione).
1) La terminologia in materia di attività speciali non è univoca, anche se oramai ha raggiunto un buon grado di standardizzazione.
2) In relazione ai compiti difensivi dei servizi si è ritenuto di usare la dizione «compiti di controspionaggio e in generale di controinformazione», perché l'attività di controspionaggio in senso stretto non copre tutto il ventaglio di minacce e operazioni occulte.
3) Le attività offensive proprie dei servizi stranieri comprendono infatti:
a) oltre lo spionaggio, e cioè il procacciamento di informazioni (notizie, documenti, materiali eccetera) coperte da segreto o comunque non divulgate o divulgabili, anche;
b) la disinformazione, e cioè la propalazione di informazioni false, scandalistiche, sensazionali ai fini «devianti»;
c) l' «intossicazione», e cioè la fornitura di false notizie «confidenziali»;
d) l' «influenza», o «collaboratività», cioè la collocazione di agenti in posizioni al fine di influenzare in senso utile ai propri interessi il processo decisionale degli organi degli altri Stati o delle organizzazioni internazionali o di altri soggetti che svolgono attività di interesse degli altri Stati;
e) l'«ingerenza», e cioè l'acquisizione di posizioni di influenza e di potere o l'intervento«occulto» nella vita politica, sociale, civile ed economia, mediante infiltrazione di elementi idonei, sovvenzioni in denaro e materiali, eccetera. Si leggano le confessioni di un alto agente del KGB in Italia sull'attività svolta da lui e dal suo servizio al momento dell'attuazione della decisione del dispiegamento dei «Cruises» nella base di Comiso, contenute in una brillante intervista concessa a «Famiglia Cristiana».
4) Queste «attività offensive» sono contrastate da attività difensive che non possono definirsi di «controspionaggio», ma che in realtà rientrano nella più vasta categoria di counter-intelligence o «contro-informazione».
44. Attribuzione di garanzia della Repubblica.
Al fine della realizzazione di un più alto sistema di garanzie, si è rafforzato il ruolo del Presidente della Repubblica, in considerazione del suo ruolo costituzionale, oggi accresciuto e riconosciuto, di garante attivo della difesa e della sicurezza dello Stato e degli ordinamenti democratici.
45. Poiché dell'articolato si danno due redazioni, largamente comuni, ma di cui una volta a realizzare un modello organizzativo di prevalente ispirazione britannica, americana e tedesca ed altro modello organizzativo di esclusiva ispirazione francese, per motivo di drafting, di chiarezza e di tecnica legislativa si presentano, con la stessa relazione, ma con due diversi articolati due distinti disegni di legge aventi, per comodità di identificazione anche un diverso titolo, se pur ampiamente simili tra di loro nell'impronta generale.
46. Si confida che le due proposte possano costituire un terreno ed un contributo utile per la realizzazione ormai indilazionabile delle necessarie riforme in un campo così importante quale è quello della difesa e della sicurezza dello Stato e della comunità civile.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite, in conformità all'articolo 95 della Costituzione, la responsabilità politica generale e l'alta direzione delle politiche dell'informazione e della sicurezza nell'interesse e per la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, per la tutela delle istituzioni costituzionali dello Stato e del suo ordinamento democratico, nonché per la protezione della vita e dello sviluppo della comunità nazionale, secondo il principio e le regole dello Stato costituzionale e di diritto, democratico, rappresentativo e parlamentare.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende e coordina gli uffici e i servizi che espletano i compiti ed esercitano le funzioni utili e necessarie per l'attuazione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, anche emanando a tal fine ogni disposizione necessaria e utile per l'organizzazione e il funzionamento generale di essi, sentito il Comitato per le informazioni e la sicurezza e in conformità agli indirizzi formulati annualmente dal Parlamento.
3. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri provvedere alla tutela del segreto di Stato e, nell'interesse dello Stato, di ogni altro segreto previsto e disciplinato dalle leggi, sovrintendendo all'attività degli uffici di cui all'articolo 25, determinando i criteri per l'apposizione del segreto in attuazione delle leggi e dei regolamenti, emanando le direttive per il funzionamento degli organi a ciò competenti, sovrintendendo a essi e controllandone l'attività.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle notizie e dei materiali coperti dal segreto ed autorizza altri a disporne nell'interesse dello Stato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare a un Ministro senza portafoglio o a un Sottosegretario di Stato, l'espletamento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge, al fine di garantire il miglior esercizio delle sue attribuzioni ed in particolare un continuo ed efficace coordinamento e controllo degli uffici e servizi per le informazioni e la sicurezza, di cui agli articoli 3, 5 e 7, - di seguito denominati «Servizi» - e delle attività da essi svolte.
6. Salvo che non ne sia stata data legittima comunicazione o diffusione, o che esse non abbiano acquisito carattere certo di notorietà, sono coperte da segreto di Stato tutte le informazioni relative all'ordinamento, all'organizzazione, alle infrastrutture, al personale e alle attività del Segretariato generale e dei servizi, nonché della Commissione presidenziale di cui all'articolo 26.
Art. 2
(Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza (COMIS).
2. Il Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro della difesa, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria commercio e artigianato, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro di grazia e giustizia, dal Ministro delle poste e telecomunicazioni, nonché dagli altri Ministri che il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga eventualmente di chiamare, in via permanente, a far parte di esso, o a esso associare, di volta in volta, per la trattazione di determinate materie od oggetti.
3. Il Ministro senza portafoglio o il Sottosegretario di Stato delegato svolgono le funzioni di segretario del comitato nazionale.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare, alle sedute del Comitato nazionale di volta in volta, il Direttore generale del Segretariato generale di cui all'articolo 3, i Direttori generali dei servizi, nonché altre autorità civili, militari o di polizia, ed anche esperti.
5. Il Comitato nazionale è incaricato di consigliare ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri competenti, nella direzione e nel coordinamento delle attività dei servizi e degli altri organi ed uffici che operano nel settore delle informazioni e della sicurezza. A questo fine, elabora e approva piani nazionali dell'informazione e della sicurezza. Esprime preventivo parere sulla nomina del Direttore generale del Segretariato generale e dei Direttori dei Servizi, nonché degli altri dirigenti determinati dai regolamenti di cui agli articoli 6, 9 e 19. Esamina e formula proposte in ordine all'emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 6, 9 e 19, nonché sulle proposte per l'assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione.
Art. 3
(Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza - SIGIS e Comitati esecutivi)
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e sotto la sovrintendenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, se nominato, del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, è istituito il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza (SIGIS).
2. Al Segretariato generale è preposto un Direttore generale, nominato con decreto dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.
3. Il Segretariato generale comprende, oltre ai suoi propri uffici, il Comitato esecutivo per le informazioni (COMINF) e il Comitato esecutivo per la sicurezza (COMSIC).
4. Il Comitato esecutivo per le informazioni è costituito dal Direttore generale del Segretariato generale, che lo presiede, dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri, dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Direttore generale del dipartimento della pubblica sicurezza, dal Segretario generale della difesa, dai Direttori generali dei servizi, dal Direttore generale delle Informazioni militari nonché eventualmente da uno o più esperti in materia economica, scientifica e industriale, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Il Comitato esecutivo per la sicurezza è costituito dal Direttore generale del Segretariato generale, che lo presiede, dal Direttore generale del dipartimento della pubblica sicurezza - Capo della polizia, dal Comandante generale dell'arma dei carabinieri, dal Comandante generale della guardia di finanza, dai Direttori generali dei servizi e dal Direttore generale delle Informazioni militari.
6. Periodicamente o anche in via straordinaria, di sua iniziativa o su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, il Segretario generale può riunire congiuntamente i due Comitati esecutivi in Comitato generale.
Art. 4
(Compiti e attribuzioni del Segretariato Generale e dei Comitati Esecutivi)
1. Del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri, e se nominato il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegati, per l'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni. Con il consenso del presidente del Consiglio dei ministri possono avvalersi altresì del Segretariato generale, il Ministro degli affari esteri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno ed il Ministro delle finanze.
2. Il Segretariato Generale:
a) raccoglie, coordina, analizza, interpreta, valuta globalmente e diffonde alle autorità e agli altri soggetti autorizzati le informazioni raccolte, anche in forma aperta, i rapporti elaborati e le situazioni prodotte in materia di informazione e di sicurezza e le valutazioni generali relative ai Servizi, nonché dagli uffici competenti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, della Polizia di stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, e di altri ministeri, enti ed istituti di interesse, nonché anche da soggetti privati;
b) produce e fornisce alle autorità interessate ed autorizzate relazioni e situazioni globali, di carattere generale o specifico;
c) formula al presidente del consiglio dei ministri e al Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza valutazioni e proposte in ordine al fabbisogno nazionale di informazioni e di sicurezza e alla elaborazione ed esecuzione dei piani operativi conseguenti.
3. Il Segretariato generale è assistito e consigliato nell'espletamento dei suoi compiti dai comitati esecutivi di cui all'articolo 3, comma 3, rispettivamente per quanto attiene all'attività informativa e per quanto attiene a quella controinformativa e di tutela della sicurezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana le direttive e istruzioni e impartisce gli eventuali ordini necessari per l'attività del Segretario generale e per assicurarne il migliore e più corretto espletamento dei compiti e l'esercizio delle funzioni assegnategli.
5. L'ordinamento del Segretariato generale è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.
6. L'organizzazione del Segretariato generale è stabilita dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 5
(istituzione e compiti del Servizio per le informazioni generali - SIGEN)
1. È istituito il Servizio per le informazioni generali (SIGEN), quale agenzia autonoma del Governo della Repubblica.
2. il Servizio per le informazioni generali ha titolo per espletare i propri compiti ed esercitare le proprie funzioni esclusivamente:
a) per salvaguardare gli interessi della difesa esterna e della sicurezza interna nazionali, con particolare riferimento agli indirizzi di politica estera, di difesa nazionale e di sicurezza interna di politica economico-finanziaria e di ricerca scientifica, adottati dal Governo della Repubblica in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento;
b) per salvaguardare gli interessi economici della comunità nazionale;
c) per fornire supporto agli uffici ed organi di polizia, in attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e per la difesa della legalità repubblicana, secondo le direttive del Governo e gli indirizzi del Parlamento.
3. Il Servizio provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa a affari strategici e a situazioni estere che riguardino la difesa esterna e la sicurezza interna della repubblica, nonché gli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali e la tutela dei cittadini italiani e dei loro beni, nonché di quelli di cui lo Stato si assuma la protezione e dei loro beni;
b) individuazione, contrasto e neutralizzazione delle minacce che, sul territorio estero, sono rivolte alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, nonché agli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali nonché alla sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assume la protezione e dei loro beni;
c) svolgimento all'estero di qualunque altra missione gli venga affidata dal Governo della Repubblica, nell'ambito dei fini e dei principi della presente legge, per la protezione della difesa esterna e della sicurezza interna della Repubblica, per la tutela e la promozione degli altri interessi nazionali e per la sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assuma la protezione e dei loro beni.
4. A tal fine il Servizio espleta all'estero tutti i conseguenti compiti di informazione ed anche di controinformazione, controsabotaggio, antiterrorismo ed in generale di tutela della sicurezza interna.
Art. 6
(Dipendenza, ordinamento e organizzazione del Servizio per le informazioni generali - SIGEN)
1. Salve le competenze stabilite dall'articolo 1, il Servizio per le informazioni generali dipende dal Ministro degli affari esteri.
2. L'ordinamento del Servizio è stabilito con regolamento del governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, sentito il parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.
3. L'organizzazione del Servizio è stabilita dal Ministro degli affari esteri con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il Direttore generale del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro degli affari esteri, formulata d'intesa con il Presidente del consiglio dei ministri e con il Ministero dell'interno.
Art. 7
(Forze operative speciali)
1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l'espletamento di suoi compiti e dell'esercizio delle sue funzioni, e che presentino esigenze di supporti o l'utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, è costituito, presso il Servizio per le informazioni generali, e alle sue dipendenze funzionali e per l'impiego diretto da parte di esso, un Gruppo unità speciali, composto di personale e mezzi delle Forze armate e delle forze di polizia.
2. L'ordinamento del gruppo unità speciali è approvato con le procedure previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. La sua organizzazione è stabilita dal Direttore generale del Servizio per le informazioni generali, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa e con i Capi delle forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con i Ministri competenti.
4. Le regole d'impiego del Gruppo unità speciali sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 2.
Art. 8
(Istituzione e compiti del Servizio per la sicurezza nazionale - SERSIN)
1. È istituito il Servizio per la sicurezza nazionale (SERSIN), quale agenzia autonoma del Governo.
2. Il Servizio provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa alla tutela entro il territorio nazionale della difesa esterna e della sicurezza interna della Repubblica e alla protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali, contro le minacce e le azioni volta a mutarlo in forme illegali, o a sovvertirlo con metodi violenti o con attività politiche e finanziarie illegittime o altrimenti pericolose;
b) individuazione, controllo, contrasto e neutralizzazione, entro il territorio nazionale delle azioni offensive e delle minacce alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, all'ordinamento costituzionale democratico e agli altri interessi nazionali di cui alla precedente lettera a);
c) svolgimento di qualunque altra missione che, entro il territorio nazionale e nell'ambito dei fini e dei principi della presente legge, gli venga affidata dal Governo per la tutela degli interessi nazionali.
3. A tal fine il Servizio espleta entro il territorio nazionale tutti i compiti di informazione, controinformazione, anti-sovversione, controsabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna.
Art. 9
(Dipendenza, ordinamento e organizzazione del servizio di Sicurezza nazionale - SERSIN)
1. Salvo le competenze stabilite dall'articolo 1, il Servizio di sicurezza nazionale dipende dal Ministro dell'interno.
2. L'ordinamento del Servizio è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.
3. L'organizzazione del Servizio è stabilita dal Ministro dell'interno con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il Direttore generale del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, formulata d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa.
Art. 10
(Competenze generali, collaborazione e coordinamento del Servizio per le informazioni generali e del Servizio
di sicurezza nazionale - SIGEN e SERSIN)
1. Il Servizio per le informazioni generali espleta i suoi compiti informativi fuori ed entro il territorio nazionale; espleta ogni altro suo compito esclusivamente fuori del territorio nazionale.
2. Quando ve ne sia la necessità o la utilità, il Servizio per le informazioni generali può svolgere, di volta in volta, anche attività all'interno del territorio nazionale, ma sempre in concorso con il Servizio di sicurezza nazionale, previa intesa tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il Servizio di sicurezza nazionale espleta i suoi compiti entro il territorio nazionale e negli altri luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione.
4. Quando ve ne sia la necessità o l'utilità, il servizio per la sicurezza nazionale può svolgere, di volta in volta, anche attività fuori del territorio nazionale, o dei luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione, ma sempre in concorso con il Servizio per le informazioni generali, previa intesa tra il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. In applicazione delle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri e secondo le istruzioni del Ministro competente o per mandato particolare di essi, in forma sistematica o per singole operazioni.
6. Al servizio per le informazioni generali e al Servizio per la sicurezza nazionale può essere affidata altresì dal Governo della Repubblica la tutela di interessi esteri, di stati, enti, società o persone, quando vi sia un interesse dello Stato a questa tutela.
Art. 11
(Attribuzioni dei Servizi)
1. Il Servizio per le informazioni generali e il Servizio per la sicurezza nazionale non sono servizi di polizia giudiziaria. Gli agenti dei Servizi non sono agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.
2. Per la tutela del Servizio, del suo personale, delle sue infrastrutture e delle sue dotazioni e anche quando ve ne sia per altri motivi la necessità ed al fine del miglior espletamento dei loro compiti, ad agenti dei Servizi, possono essere conferite dal Ministro dell'Interno, e per quanto riguarda il Servizio per le informazioni generali su richiesta del Ministro degli affari esteri, e soltanto con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, la qualifica e le attribuzioni di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente di carattere generale, speciale o eccezionale, gli agenti dei Servizi non hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, non possono essere chiamati a testimoniare davanti a essa senza l'autorità del Presidente del Consiglio dei ministri, e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa.
4. Essi hanno l'obbligo di riferire su fatti che possono costituire reato, tramite i loro superiori, o se urgente e necessario, anche direttamente, ai Direttori generali dei Servizi, che ne informano i Ministri competenti e contemporaneamente il Presidente del Consiglio dei ministri, anche tramite il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza.
5. Il Direttore generale del Segretariato generale e i Direttori generali dei Servizi hanno l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Segretariato generale e dei Servizi, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta rispettivamente: per quanto riguarda il Servizio per la sicurezza nazionale del Ministro dell'interno e per quanto riguarda il Servizio per le informazioni generali, del Ministro degli affari esteri.
6. Gli agenti dei Servizi possono richiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso, di cui, con il consenso dell'interessato, possono ottenere la consegna o trarre copia.
7. A tal fine, gli agenti dei Servizi, a norma delle vigenti leggi di pubblica sicurezza, possono invitare a comparire davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e, a mezzo della forza pubblica o dei propri agenti muniti della qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nell'attività svolta a norma dell'articolo 10, comma 2, possono disporne l'accompagnamento in caso di mancata comparizione.
8. Alle persone chiamate a comparire o comunque a collaborare con i servizi si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 6.
9. Gli atti compiuti da agenti del Servizio per le informazioni generali e, quando ammessi, da agenti del Servizio di sicurezza nazionale, o da loro collaboratori in relazione ad obiettivi esteri, ancorché in territorio nazionale, nell'espletamento di propri compiti con operazioni disposte ed autorizzate dalle autorità governative competenti, non sono comunque punibili, qualora possano costituire reato, se non a richiesta del Governo della Repubblica. La richiesta è condizione per lo stesso svolgimento delle indagini preliminari.
Art. 12
(Attribuzioni particolari del Servizio per la sicurezza nazionale- SERSIN)
1. Gli agenti del Servizio per la sicurezza nazionale possono procedere alle ispezioni, perquisizioni e sequestri previsti dagli articoli dal 244 al 256 del codice di procedura penale, al solo scopo di trarre da detti atti documentazione o altre forme di conoscenza di fatti di interesse del Servizio, soltanto con la autorizzazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione o del magistrato o dai magistrati del suo ufficio e da lui delegati, su richiesta del Direttore generale del Servizio o di funzionario o funzionari del Servizio da lui delegati, approvata dal Ministro dell'interno o, in sua assenza, dal Ministro degli affari esteri, dandone immediata comunicazione al Direttore generale del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza.
2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, gli agenti del Servizio possono procedere alle intercettazioni o comunicazioni previste dal Codice di procedura penale.
3. Quando le operazioni di cui al presente articolo vengono compiute senza la conoscenza degli interessati, chiunque ne sia informato è vincolato dal segreto di Stato.
4. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono mai ammissibili né come prove né come fonte di prova nei procedimenti giudiziari.
5. Il Ministro dell'interno riferisce trimestralmente al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27, e annualmente al Parlamento, delle operazioni compiute a norma del presente articolo, in forma non specifica, ma per categorie e motivazioni.
Art. 13
(Doveri dei Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi)
1. I Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi dirigono l'ufficio ed i Servizi cui sono rispettivamente preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza.
2. I Direttori generali riferiscono, o danno ai loro dipendenti incarico di riferire, sulla loro attività o di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente, nonché, quando vi sia un interesse dello Stato, qualunque altro soggetto, cui siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere informazioni, per disposizioni generali o mandato particolare del Presidente del Consiglio dei ministri o, d'intesa con esso, del Ministro competente.
3. I Direttori generali devono provvedere ad adottare tutte le misure necessarie:
a) perché nessuna informazione sia raccolta o nessuna altra attività sia svolta dal Segretariato generale e dai Servizi, se non in quanto necessaria esclusivamente per l'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi degli articoli 4, 5, 7, 10 11, 12 e 14 della presente legge;
b) perché nessuna informazione raccolta dal Segretariato generale e dai Servizi sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed esclusivamente nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati;
c) perché il Segretariato generale e i Servizi non svolgano alcuna attività nell'interesse di qualunque movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.
4. I Direttori generali presentano al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri competenti un rapporto annuale sull'attività dell'Ufficio o del Servizio cui sono preposti.
Art. 14
(Attività speciali dei Servizi)
1. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa possono autorizzare rispettivamente il Direttore generale del Servizio per le informazioni generali a disporre, per il migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l'esercizio da parte di agenti dei Servizi, anche in nome proprio, ma non nel proprio interesse, di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali che nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno che all'estero. Dell'esercizio di dette attività deve essere data completa informazione alla Commissione Presidenziale di cui all'articolo 26, che ha il diritto di chiedere e ottenere informazioni e ha facoltà di formulare proposte e rilievi.
2. Con l'autorizzazione rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, i Direttori generali dei Servizi possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto e anche sotto identità diversa da quella reale e che essi vengano muniti della corrispondente documentazione. A tal fine essi possono altresì disporre la produzione, l'approvvigionamento e l'uso di qualunque tipo di documento di riconoscimento, di identificazione e di certificazione, contenente nominativi, dati anagrafici e qualunque altro dato, diversi da quelli effettivi.
Art. 15
(Servizi operativi di polizia e sicurezza e di polizia giudiziaria)
1. Nel dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito un servizio speciale di polizia, con il compito di collaborare con il Servizio per la sicurezza nazionale e con la Direzione generale delle informazioni militari, esercitando in via preminente e comunque con funzioni di sovrintendenza e direzioni, le attribuzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria in materia di difesa esterna e di tutela della sicurezza interna dello Stato, collegate all'attività informativa, controinformativa, contro-sovversione, anti-sabotaggio e anti-terrorismo ed in generale di tutela della sicurezza interna svolta dai Servizi.
2. Nell'espletamento del suo compito e per l'esercizio delle sue attribuzioni il servizio di polizia può avvalersi anche di altri uffici od organi di polizia, nonché di singoli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, anche dirigendone e coordinandone l'attività nel campo specifico.
3. Il personale del servizio è tratto dal personale della carriera dirigenziale e direttiva di prefettura e dal personale delle forze di polizia.
4. L'ordinamento del servizio è stabilito con un regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.
5. L'organizzazione del servizio è stabilita dal Ministro dell'interno con il consenso del presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 16
(Rapporti di collaborazione)
1. I comandi, uffici, servizi unità e reparti delle Forze armate e delle forze di polizia, sono tenuti a prestare piena collaborazione al Segretariato generale e ai Servizi per l'espletamento dei compiti loro affidati. A essi non può peraltro essere mai richiesto di raccogliere informazioni o di compiere operazioni non conformi ai compiti e alle funzioni a essi assegnati dalla legge.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al Segretariato generale e ai Servizi, tutte le informazioni loro richieste dai Direttori generali competenti, o dagli agenti da loro delegati, anche in deroga al segreto di ufficio e al segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni cui siano rivolte dette richieste, ritengano di non dovere o potere corrispondere a esse, debbono senza indugio sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui definitive determinazioni devono successivamente strettamente attenersi.
Art. 17
(Collaborazione di carattere logistico con le altre pubbliche amministrazioni)
1. Il Segretariato generale e i Servizi possono, per l'espletamento dei propri compiti e l'esercizio delle loro funzioni, avvalersi, anche in forma riservata, delle infrastrutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Art. 18
(Personale dei Servizi)
1. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego è costituito da personale assunto direttamente, anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle forze di polizia, di cui con l'assunzione cessano comunque e di diritto di far parte, salvo quanto stabilito al comma 2.
2. I regolamenti dei Servizi di cui agli articoli 6 e 9 determinano le qualifiche e le mansioni in cui possono essere impiegati i dipendenti delle amministrazioni civili, delle Forze armate e delle forze di polizia, quale personale collocato fuori ruolo a tempo indeterminato.
3. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego può essere collocato a riposo in qualunque momento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente, su proposta o sentito il Direttore generale del Servizio.
4. I Servizi possono altresì avvalersi, anche in forma continuativa, di collaboratori esterni.
5. Lo stato giuridico ed economico e l'ordinamento del personale del Segretariato generale e dei Servizi e il suo trattamento giuridico e economico sono determinati, anche in deroga alle leggi e ai regolamenti generali vigenti, dai rispettivi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro del tesoro.
Art. 19
(Norme finanziarie)
1. Le spese relative al Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza, ivi comprese quelle relative al Segretariato generale, ai Comitati esecutivi di cui all'articolo 4 e le spese relative ai Servizi di cui agli articoli 5 e 7 sono iscritte in apposita rubrica, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato», nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con i ministri competenti e con il Ministro del tesoro, e sentiti il Direttore generale del Segretariato generale e i Direttori generali dei Servizi ripartisce le somme tra il Segretariato generale dei Servizi e determina quanto delle somme stanziate nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri debba essere destinato ai fondi ordinari e quanto ai fondi riservati.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina altresì con le stesse procedure le categorie di spesa cui si debba far fronte esclusivamente con i fondi ordinari.
4. Con distinto regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro, sono stabilite le disposizioni per l'amministrazione e per la rendicontazione delle spese ordinarie e delle spese riservate, nonché in particolare per le forme, i modi e i tempi di documentazione di queste ultime.
5. Della ripartizione di cui al comma 2 e delle determinazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato Parlamentare di cui all'articolo 27, che può richiedere informazioni e formulare rilievi e proposte. Al Comitato Parlamentare è altresì trasmesso il regolamento di cui al comma 4.
6. Alla Commissione Presidenziale di cui all'articolo 26, nella composizione di cui al comma 2 dello stesso articolo, il Direttore generale del Segretariato generale e i Direttori generali dei Servizi riferiscono sulla amministrazione dei fondi ordinari e dei fondi riservati, trimestralmente e con relazione finale annuale. La Commissione Presidenziale può avanzare richieste e formulare rilievi e proposte al Direttore generale del Segretariato generale e ai Direttori generali dei Servizi, nonché direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e al Ministro del tesoro.
Art. 20
(Istituzione, compiti e ordinamento della Direzione generale per le Informazioni militari)
1. Nell'ambito del Ministero della difesa è istituita la Direzione generale per le Informazioni militari.
2. La Direzione generale è posta sotto la diretta autorità del Ministro della difesa e dipende funzionalmente, secondo le sue determinazioni e per quanto di loro rispettiva competenza, dal Capo di Stato maggiore della difesa e dal Segretariato generale della difesa - Direttore generale degli armamenti. È collegata con gi Stati Maggiori di forza armata, con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e con il Comando generale della Guardia di finanza.
3. A capo della Direzione generale è posto un Direttore generale delle Informazioni militari, nominato dal Ministro della difesa tra i generali di divisione o di corpo d'armata, anche in ausiliaria o della riserva, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per le Informazioni e la Sicurezza ed il Ministro dell'interno.
4. Il Direttore generale delle Informazioni militari assiste e consiglia il Ministro della difesa, il Capo di Stato Maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa - Direttore nazionale per gli armamenti, per quanto attiene all'informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare e dirige la direzione generale secondo le direttive ed istruzioni del Ministro.
5. La Direzione generale per le informazioni militari raccoglie, coordina, analizza, interpreta e valuta le informazioni tecnico-operative e scientifiche di specifico interesse per la difesa militare; produce e tiene aggiornate le situazioni relative, generali e particolari, delle informazioni militari. Collabora con il Servizio per le informazioni generali (SIGEN) per gli studi, le analisi, e le ricerche riguardanti gli affari strategici di interesse per la difesa nazionale.
6. La Direzione generale provvede altresì a raccogliere, coordinare, analizzare, interpretare e valutare le informazioni relative alla sicurezza interna dell'Amministrazione della Difesa ed in particolare delle singole Forze armate, escluse le forze di polizia ancorché facciano parte di esse; espleta in detto ambito compiti di controinformazione, di contro-sovversione, di contro-sabotaggio e di antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, in collaborazione e sotto la sovrintendenza generale del Servizio della sicurezza nazionale.
7. La Direzione generale per le Informazioni militari, in collaborazione con i rispettivi Stati Maggiori, gestisce la rete degli addetti della Difesa, nonché degli addetti militari, navali ed aeronautici istituiti presso le rappresentanze diplomatiche della Repubblica.
8. La Direzione generale per le Informazioni militari valuta il fabbisogno informativo e di sicurezza dell'Amministrazione della Difesa e in particolare delle Forze armate, e propone al Ministro della difesa la relativa pianificazione operativa.
9. L'ordinamento e l'organizzazione della Direzione Generale delle Informazioni militari sono stabiliti dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri. In essa sono costituite sezioni specializzate per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e il settore degli armamenti.
Art. 21
(Attribuzioni, doveri e facoltà della Direzione generale per le Informazioni militari)
1. Si applicano alla Direzione generale per le Informazioni militari e al Direttore generale a essa preposto, le disposizioni relative ai doveri e alla facoltà, nonché alle attribuzioni stabilite dalla presente legge per il Segretariato generale, i Servizi, nonché per i Direttori generali ad essi preposti.
2. Sono conferiti agli agenti della Direzione generale delle Informazioni militari nelle forme e con le procedure ivi stabilite, le disposizioni contenute agli articoli 10 e 11, ma esclusivamente nei confronti del personale militare e civile dell'Amministrazione della Difesa ed in particolare delle Forze armate, escluso il personale delle forze di polizia, anche se a esse appartenente.
Art. 22
(Agenzia governativa delle telecomunicazioni AGOTELCO)
1. La Direzione generale per le Informazioni militari, quale Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), svolge altresì i seguenti compiti ed esercita le seguenti funzioni:
a) monitoraggio delle intercettazioni e interpretazioni delle trasmissioni di carattere elettrico, radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante emissioni elettromagnetiche, acustiche o altre o grazie a qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni, al fine di acquisire e fornire informazioni, connesse o derivanti da tali apparecchiature o da materiale codificato;
b) fornire assistenza e consulenza relative a: la materia linguistica, inclusa la terminologia utilizzata per questioni tecniche, i codici, i cifrati e in genere la crittografia e le altre questioni connesse alla protezione delle informazioni, e dell'altro materiale, al Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, ai Servizi, alle Forze armate e alle forze di polizia ed in generale al Governo della Repubblica e a qualsiasi altro ente o soggetto privato autorizzato nei modi determinati dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro della difesa;
2. Le competenze di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 1 potranno essere esercitate solo:
a) nell'interesse dello Stato, con particolare riferimento alla difesa militare, alla tutela della sicurezza interna, alla politica estera, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche, industriali, scientifiche e di ricerca della comunità nazionale;
b) nell'interesse del benessere economico del Paese, di fronte ad azioni o minacce di persone fuori del territorio nazionale;
c) in supporto ad attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e in generale per la tutela della legalità repubblicana.
3. in questa legge, con l'espressione Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), s'intende il Centro comunicazioni governativo e qualsiasi struttura o parte di struttura delle Forze di polizia dello Stato cui, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa ritengano di rivolgersi per chiedere di fornire assistenza al suddetto centro nell'espletamento delle specifiche attività di competenza.
4. Il Direttore generale è responsabile dell'efficienza dell'Agenzia governativa delle telecomunicazioni. È suo dovere assicurarsi che:
a) esistano disposizioni tali secondo cui l'Agenzia governativa delle telecomunicazioni acquisisca solo le informazioni necessarie nell'esercizio delle proprie funzioni e che non ne divulghi alcuna, se non quelle utili allo svolgimento dei propri compiti o per una indagine di carattere giudiziario;
b) che non assuma iniziative a favore di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.
Art. 23
(Servizio Informazioni della Guardia di finanza)
1. L'espletamento di attività informative e controinformative e di tutela della sicurezza interna da parte del Corpo della guardia di finanza, per i compiti di istituto ad essa assegnati, è disciplinato con apposito regolamento emanato dal Presidente della Repubblica dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'interno.
Art. 24
(tutela della sicurezza interna dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza)
1. All'espletamento di compiti controinformativi, antisovversione, contro-sabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provvedono, in collaborazione con il Servizio per la sicurezza nazionale, appositi servizi o reparti interni istituiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell'interno.
Art. 25
(Organizzazione Nazionale per la Sicurezza)
1. L'organizzazione Nazionale per la Sicurezza (ORGANSIC) ha per scopo, anche in applicazione degli accordi internazionali, la tutela del segreto, sia sotto il profilo della protezione dei documenti, dei materiali o dei processi scientifici e industriali e di ogni altra informazione che secondo i vari gradi di classificazione, debba essere tutelata per mezzo del segreto, contro la diffusione o comunque contro la conoscenza non autorizzata, sia sotto il profilo della sicurezza del personale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede all'Organizzazione Nazionale per la Sicurezza; emana le direttive per la sua organizzazione ed il suo funzionamento e in particolare per la tutela del segreto; controlla l'applicazione delle direttive stesse e dei regolamenti di cui al comma 4.
3. L'organizzazione Nazionale per la Sicurezza (ORGANSIC) comprende:
a) l'Autorità Nazionale per la Sicurezza (ANASIC), che è il Direttore generale del Segretariato generale di cui all'articolo 3;
b) l'Ufficio Centrale per la Sicurezza (UCSI), che è il Segretariato generale di cui all'articolo 3 e gli altri uffici costituiti sotto la sua sovrintendenza funzionale presso le Amministrazioni pubbliche e, quando necessari, anche presso enti privati, che esercitano attività di interesse dello Stato sotto il profilo delle esigenze di tutela del segreto.
4. L'ordinamento dell'Organizzazione per la Sicurezza e la disciplina delle sue attività, sono stabilite con uno o più regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dell'industria del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 26
(Commissione Presidenziale per i Servizi di
Informazione e Sicurezza)
1. È istituita la Commissione Presidenziale per i Servizi di Informazione e Sicurezza, con il compito di investigare sui reclami da chiunque presentati contro l'attività del Segretariato generale e dei Servizi per non giustificato esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione, ente o società, delle attribuzioni a essi conferite.
2. La Commissione Presidenziale è costituita da un presidente e da quattro membri, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o tra gli avvocati abilitati da almeno quindici anni al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, che abbiamo cessato o cessino dell'esercizio della professione.
Per lo svolgimento dei compiti di controllo finanziario, amministrativo e contabile, essa è integrata da altri due membri, scelti tra dirigenti generali a riposo o che accettino di essere collocati a riposo: della Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del tesoro e della Banca d'Italia.
3. Il presidente e i membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Repubblica con proprio decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il Presidente e i membri della Commissione durano in carica tre anni.
5. Qualora la Commissione Presidenziale ritenga che il reclamo non sia manifestamente pretestuoso o infondato, dispone una inchiesta. Il Segretariato generale e i Servizi devono collaborare con la Commissione Presidenziale e fornire a essa qualunque informazione esso richieda.
6. La Commissione Presidenziale riferisce con la sua relazione al Presidente della repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri, sui risultati della sua inchiesta, anche proponendo l'adozione di misure generali e specifiche.
7. Al Presidente della Commissione e ai membri di essa è attribuito un trattamento economico pari rispettivamente a quello del Vice Presidente e dei membri non magistrati del consiglio superiore della magistratura.
8. Le norme per l'attività della Commissione presidenziale sono emanate, sentita la Commissione stessa, con regolamento deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 27
(Comitato Parlamentare per i Servizi)
1. È istituito un Comitato Parlamentare per i Servizi di Informazione e Sicurezza e per la tutela del segreto di Stato.
2. Il Comitato è costituito da un Presidente scelto tra i deputati e i senatori e da cinque deputati e cinque senatori, tutti nominati, d'intesa tra di loro, dai Presidenti delle due Camere.
3. Il Comitato parlamentare:
a) esercita il controllo sull'applicazione della presente legge;
b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche di informazione e sicurezza e sulla loro attuazione;
c) esprime parere preventivo sulla emanazione dei regolamenti per l'ordinamento del Segretariato generale e dei Servizi e degli enti collegati;
d) esprime parere preventivo sull'assegnazione dei fondi e sui risultati generali della loro rendicontazione;
e) è informato sui risultati delle inchieste disposte dalla Commissione Presidenziale di cui all'articolo 26 e sulle misure eventualmente adottate dal Governo;
f) è informato delle misure adottate dai Servizi a norma dell'articolo 11 e nelle forme da esso prescritte.
4. Il Comitato parlamentare può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte.
5. Il Comitato parlamentare può chiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, e il Ministro o il Sottosegretario delegato, nonché, attraverso di essi e sempre con la loro autorizzazione, i Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre con sommaria motivazione, esponendo le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto, in ordine alle informazioni che a suo giudizio superano i limiti di cui al comma 3.
7. Il segreto non è opponibile per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti.
8. Nel caso di cui al comma 6, il Comitato Parlamentare, ove ritenga, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, rivolge un secondo invito al Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di conferma del diniego, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni di ordine politico.
9. I componenti del Comitato Parlamentare sono vincolati al segreto di Stato relativamente alle informazioni acquisite, nonché alle proposte e ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato.
10. Gli atti del Comitato parlamentare, ancorché non riguardino materie di per sè tutelate dal segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il Comitato parlamentare stesso non disponga motivatamente altrimenti, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere sempre compreso il voto del Presidente del Comitato stesso.
Art. 28
(Disposizioni regolamentari)
1. Le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In detti decreti è stabilito, anche in deroga alle norme vigenti, il regime della loro pubblicità.
Art. 29
(Soppressione dei Servizi informativi di forza armata - SIOS)
1. I Servizi Informativi di Forza Armata - SIOS sono soppressi.
2. Nell'ambito degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono essere istituiti esclusivamente reparti per la valutazione delle informazioni e delle situazioni fornite dal Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza della Direzione generale per le Informazioni militari, dagli addetti militari navali ed aeronautici, nonché dalla polizia militare.
3. All'ordinamento del servizio di polizia militare si provvede con regolamento emanato, in accordo con i principi fondamentali delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attribuzioni dell'Arma dei Carabinieri e delle altre forze di polizia, della legge sui principi, del regolamento di disciplina militare e dei Codici Penali Militari, con decreto del Presidente della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno.
4. La sua organizzazione è stabilita dal Ministro della difesa con il consenso del Presidente del consiglio dei ministri.
Art. 30
(Regolamento di attuazione)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica provvederà alla emanazione del regolamento generale per la sua attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Comitato Parlamentare di cui all'articolo 27.
Art. 31
(Norme generali e transitorie)
1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
2. Il Comitato esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza (CESIS) è soppresso.
3. Il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare (SISMI) e il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica (SISDe) sono disciolti.
4. Il personale in servizio presso il Comitato esecutivo e presso i disciolti Servizi, che provenga da altre amministrazioni dello Stato, è restituito alle amministrazioni di appartenenza.
5. Il personale assunto direttamente è posto in aspettativa e, salvo licenziamento, può essere reimpiegato.
6. Alla destinazione dei fondi, delle infrastrutture e delle dotazioni del Comitato Esecutivo e dei Servizi provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri interessati.
Art. 32
(Applicazione della legge)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede:
a) alla effettiva soppressione del Comitato esecutivo (CESIS);
b) all'effettivo scioglimento del SISDe del SISMI e dei SIOS;
c) alla costituzione del Segretariato generale e degli altri organi ed uffici previsti dalla presente legge.
2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge, si procede alla eventuale nomina del Ministro o Sottosegretario di Stato delega, alla nomina del Direttore generale del Segretariato generale e alla costituzione di un primo nucleo del Segretariato generale stesso.
3. Il Segretario generale del CESIS e i Direttori dei Servizi cessano di diritto dal loro incarico con l'entrata in vigore della legge. Le loro attribuzioni sono interinalmente esercitate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che fino al loro effettivo scioglimento, venga obbligatoriamente sospesa ogni attività operativa del CESIS, del SISDe e del SISMi.
Art. 33
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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